Art. 4.
(Disposizioni finali).

      1. La coppia o il soggetto cui sono geneticamente riferibili gli embrioni soprannumerari, residuati al trattamento di procreazione medicalmente assistita, ovvero i gameti o le cellule staminali embrionali, deve, alle condizioni consentite dall'articolo 1, all'atto di prestazione del consenso alla donazione, dichiarare la propria volontà in ordine alla destinazione del materiale genetico.
      2. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano prodotto il materiale genetico prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono, entro tre mesi da tale data, comunicare al Ministero della salute la propria intenzione in merito alla destinazione del materiale genetico crioconservato.
      3. Il diritto di conoscere le condizioni biogenetiche dell'embrione mediante le tecniche più adeguate allo scopo, di cui all'articolo 3, è esteso a tutti i soggetti legittimati a ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, e in

 

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particolare a coloro che risultino portatori di gravi patologie genetiche o virali trasmissibili, per i quali il ricorso a tali tecniche di procreazione sia giustificato dall'esigenza di evitare la trasmissione della patologia alla prole.